Genny Manfredi

L’articolo 3 comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 159/2013 dispone attualmente che il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

Da precisare, innanzitutto, che un figlio è a carico fiscale dei genitori se ha percepito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, riferito al secondo anno solare precedente la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Questo indipendentemente dal fatto che i genitori percepiscano reddito reddito e nell’ipotesi, fruiscano delle detrazioni di legge previste per il figlio a carico fiscale.

Ora, il decreto legge contenente disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, licenziato dal governo in carica il 4 gennaio 2019 prevede, all’articolo 2, comma 6 che, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, anche diverse dal reddito di cittadinanza, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

Dunque, la modifica riguarda esclusivamente i figli non conviventi con i genitori, per l’accesso a benefici diversi da quelli riguardanti la frequenza a corsi di laurea universitari che restano regolati dall’articolo 8 del citato DPCM 159/2013 che non è stato modificato.

I figli conviventi con i propri genitori, indipendentemente dall’età e dalla soglia di reddito percepita, con o senza figli, continuano a far parte del nucleo familiare dei genitori e contribuiscono al reddito del nucleo familiare con un’unica rilevante eccezione: se sposati (e non giudizialmente separati), qualora non conviventi con il proprio coniuge, possono scegliere (marito e moglie non separati devono far sempre parte del medesimo nucleo familiare) di eleggere la residenza coniugale (ai soli fini ISEE) presso il luogo di residenza del coniuge e così entrano a far parte del nucleo familiare del proprio coniuge uscendo dal nucleo familiare dei propri genitori.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.