Giovanni Napoletano

Dopo le innumerevoli proposti dei consumatori, e delle associazioni a loro difesa, vessati da modifiche unilaterali dal contratto a pochi mesi dalla stipula, o dalle fregature arrivate dai costi nascosti, dal Senato arriva un’interessante proposta di legge: modificare il Codice delle Comunicazioni elettroniche per tutelare maggiormente chi sottoscrive contratti telefonici.

Praticamente, basta cambi di contratto imposti dagli operatori telefonici (anche troppo velocemente) e pubblicità che nascondono i costi delle offerte.

Secondo le attuali regole l’operatore può modificare unilateralmente i contratti, dando un preavviso di 30 giorni all’utente che può accettare oppure recedere senza costi.

Uno degli emendamenti proposti prevede che le imprese abbiano la facoltà di effettuare modifiche contrattuali solo trascorsi 6 mesi dalla stipula del contratto da parte del contraente.

Più rigida la proposta di modifica, invece, che vieta qualsiasi modifica unilaterale da parte di imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica o telefonica.

Si legge eventuali modifiche unilaterali sono da intendersi nulle e non comportano variazioni del contratto in essere. I prezzi e le tariffe indicati nel contratto possono essere modificati unicamente mediante la stipula di un nuovo contratto sopraggiunto il termine della durata del contratto vigente.

L’altra novità dell’emendamento dà ad Agcom il compito di garantire sulla trasparenza dei prezzi.

E’ scritto, infatti, che L’offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l’offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto, sono pertanto vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informative di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengano l’indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall’attivazione o utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari.

E ancora, Per servizi ancillari di telefonia mobile si intendono, tra l’altro, i costi di attivazione del servizio, di attivazione o fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo, di utilizzo di software e applicazioni e di ogni altro servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

Sono principi che già esistono nel nostro ordinamento, ma l’emendamento sottolinea che l’operatore è obbligato a indicare un “prezzo finale” dell’offerta che contenga tutti i costi.

Ricordiamo che si tratta ancora di proposte di legge, ma sembra che le compagnie telefoniche abbiano già espresso la loro perplessità.

Chissà perché..


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