Carla Benvenuto

Come è noto, dei debiti di una società in accomandita semplice (SAS) ne rispondono i socio accomandatari con il proprio patrimonio personale: inoltre, il nostro ordinamento prevede che nella cessione di una sas i creditori aziendali possano fidare sulla responsabilità sia dell’alienante che dell’acquirente, entrambi obbligati in solido.

La previsione della solidarietà dell’acquirente dell’azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell’azienda ceduta è posta a tutela dei creditori, e non dell’alienante: sicché, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l’acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell’azienda.

In riferimento alla prima domanda, pertanto, in caso di cancellazione della società dal registro imprese, ZX risponderebbe ai creditori dell’intero ammontare del debito pari a 180 mila euro, salvo a rivalersi, in via di regresso, verso XY per 130 mila euro.

Per le altre due domande, la responsabilità patrimoniale in solido fra i due debitori XY e ZX e la possibilità di esercizio dell’azione di regresso, si riverberebbero sugli eredi rispettivi di ciascuno di essi.

Fra le tante, in tema, si consulti Corte di cassazione, sentenza 13319/2015.


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