Giorgio Valli

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento di manutenzione straordinaria sulla singola unità immobiliare e sulle relative pertinenze, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione, donazione, diritto di abitazione o comodato).

Pertanto dalla data in cui è stata iscritta nei pubblici registri immobiliari la donazione dell’immobile, suo marito ha continuato a fruire del beneficio della detrazione in qualità di familiare (coniuge giudizialmente separato) convivente del possessore dell’immobile oggetto dell’intervento, avendone egli sostenuto le spese con fatture e bonifici a lui intestati; oppure in qualità di detentore di un diritto di abitazione sull’immobile.

Dal momento in cui suo marito diventa incapiente alla detrazione, la stessa può essere fruita dal proprietario dell’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di ristrutturazione edilizia.


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