Ornella De Bellis

In pratica, a quanto ci è dato capire, nonostante i dotti riferimenti alla normativa vigente ed ai modelli di istanza, l’Agenzia delle Entrate Riscossione le ha respinto l’istanza di adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali tramite pagamento a saldo stralcio o perché il suo ISEE supera i 20 mila euro previsti dalla vigente normativa oppure perchè la cartella esattoriale relativa agli omessi (o insufficienti) versamenti contributivi proveniva da un accertamento dell’INPS e non da una sua dichiarazione (IRPEF, IRES ecc.) da cui emergeva un debito contributivo che lei non è riuscito a pagare.

Come sappiamo, Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento con il quale, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL.

Va ricordato, tuttavia, che è possibile procedere alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali originate debiti contributivi tramite pagamento a saldo stralcio e, quindi, ottenere il DURC, solo se i contributi non versati risultano dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli (cioè i contributi evasi) richiesti a seguito di accertamento.

Può risolvere il problema aderendo alla rottamazione ter che comunque le consentirà di evitare il pagamento delle sanzioni civili e degli interessi moratori, corrispondendo solo il capitale evaso e gli interessi legali maturati con il ritardato adempimento. E’ evidente che l’adesione alla rottamazione ter inibisce la possibilità di definizione agevolata a saldo stralcio della medesima cartella esattoriale..


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