Rosaria Proietti

Prima di entrare nel merito delle numerose questioni da lei poste, bisogna recarsi personalmente (o delegare formalmente qualcuno a recarsi personalmente) negli uffici comunali preposti alla riscossione coattiva della tassa sui rifiuti e chiedere copia delle relate di notifica degli avvisi di accertamento asseritamente notificati nel 2015 (si esercita, cioè, il diritto di accesso agli atti che riguardano il debitore).

Un avviso di accertamento, infatti, può ritenersi correttamente notificato trascorsi dieci giorni di giacenza presso l’ufficio postale o l’albo pretorio comunale (dipende dalla procedura adottata per la notifica) in occasione di una temporanea assenza del debitore: e, dunque, non sarebbe la prima volta che un atto viene notificato all’insaputa del destinatario.

Sicuramente, in assenza di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) detenuta dal destinatario dell’ingiunzione, altresì mittente della richiesta di accesso agli atti, il Comune non può inviare per e-mail tale documentazione (e poi bisogna anche pagare i diritti di segreteria e, probabilmente, il Comune non si è ancora attrezzato per le richieste online).

Per il resto, possiamo poi rileggerci una volta approfondita la questione sulla possibile omissione, da parte del Comune, della notifica degli avvisi di accertamento che sono atti presupposti all’ingiunzione fiscale, il che renderebbe necessario eccepire in Commissione Provinciale Tributaria il vizio di nullità e la decadenza della procedura di riscossione coattiva, e ridondanti le domande poste.


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