Simonetta Folliero

Le informazioni che ci fornisce sono incomplete: comunque, se la banca non ha pignorato il conto corrente e se ha effettuato il recesso dal contratto di credito rotativo (notificando la Decadenza dal Beneficio del Termine per il debito residuo), può compensare le spese effettuate fin qui dal titolare della la carta revolving con le somme accreditate sul conto corrente del debitore senza sottostare ai limiti imposti dall’articolo 545 del codice di procedura civile, qualora il contratto sottoscritto preveda la compensazione fra debito residuo e saldo di conto corrente.


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