L’impugnazione della rinuncia all’eredità è sicuramente il modo più semplice per escutere coattivamente il debitore inadempiente, evitare che il suo patrimonio si disperda in mille rivoli fra i figli che accettano per rappresentanza, o che l’azione si prescriva nel quinquennio.
Il creditore è libero di decidere cosa pignorare e può esperire contemporaneamente diversi tipi di pignoramento (immobiliare o mobiliare).
In particolare nessuna norma vigente vieta al creditore di impugnare la rinuncia all’eredità del debitore quando questi sia già capiente con i suoi beni, anche perchè la eventuale capienza del ricavato nel credito azionato può essere verificata solo dopo l’espropriazione e la vendita all’asta dei beni del debitore, in considerazione della circostanza, non trascurabile, che altri creditori, anche muniti di privilegio, potrebbero insinuarsi nella procedura espropriativa di quei beni.