Giorgio Valli

Lei può senz’altro fruire delle detrazioni per i due figli minori, seppur non conviventi, anche nella misura del 100% se l’ex compagna non ne fruisce e, comunque, le detrazioni eventualmente chieste da entrambi i genitori nella dichiarazioni dei redditi per i figli minori a carico non devono, naturalmente, superare il 100%.

Secondo la stessa logica possono essere detratte le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria dei figli minori. In questo caso, la detrazione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente all’altro genitore. Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa.

Per quanto attiene la deducibilità, invece, essa non è prevista nemmeno per gli assegni periodici di mantenimento dei figli di genitori separati o divorziati disposti giudizialmente.


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