Andrea Ricciardi

Per quel che attiene l’omesso o insufficiente versamento del tributo locale dovuto per lo smaltimento dei rifiuti (sia esso TARSU, TARI o TARES) è prevista, dalla normativa vigente e limitatamente a quanto possa interessare nel contesto riportato, la possibilità di ravvedimento operoso lungo o di ravvedimento operoso lunghissimo.

Si può aderire al ravvedimento operoso lungo a partire dal dal 91° giorno in cui è stata presentata dichiarazione infedele fino a che non sia decorso un anno.

Si può aderire al ravvedimento operoso lunghissimo senza alcun limite di tempo decorrente dalla data in cui è stata presentata dichiarazione infedele se, e solo se, la mendace dichiarazione non sia stata già constatata o non sia iniziato l’accertamento d’ufficio.

Ricordiamo che l’articolo 1, comma 161, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) dispone che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.


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