Ornella De Bellis

Non è necessario alcun recupero della somma eventualmente eccedente il credito azionato: a rispondere alla sua domanda ci pensa, infatti, l’articolo 510 del codice di procedura civile secondo il quale, se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese, mentre il residuo della somma ricavata è consegnato al debitore che ha subito l’espropriazione.


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