Ludmilla Karadzic

Assolutamente non conviene protestare un assegno privo di sufficiente copertura e questo, indipendentemente dall’importo, se si intendere procedere nei confronti del traente (colui che ha emesso l’assegno), e non nei riguardi degli eventuali giranti qualora l’assegno risultasse trasferibile.

Il beneficiario dovrebbe sostenere spese per bolli e onorari del notaio inutili al fine della riscossione coattiva, per la sola soddisfazione di vedere il traente sbattuto nel Registro Informatico dei protesti per cinque anni.

Non è lei a dover informare le Autorità competenti come le ha erroneamente riferito il postino addetto allo sportello bancoposta. Infatti, il debitore, traente dell’assegno privo di sufficiente copertura, ha 60 giorni di tempo, decorrenti dal termine ultimo di presentazione correlato alla data di emissione, per procedere al pagamento tardivo dell’assegno, gravato da una penalità, nella fattispecie di 40 euro a favore del beneficiario e degli interessi moratori giornalieri.

In mancanza dell’adempimento tardivo, Poste Italiane dovrà (per legge) segnalare il titolare del conto corrente, su cui è stato tratto l’assegno, alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), inibire il correntista dall’emettere altri assegni per sei mesi e inviare l’informativa al Prefetto territorialmente competente perchè possa applicare al trasgressore (il soggetto che ha emesso l’assegno scoperto) una sanzione amministrativa e, in caso di recidiva, un ulteriore periodo di inibizione alla loro emissione.

Ma, per dare avvio alla procedura, bisogna mettere formalmente all’incasso l’assegno, facendo ufficialmente rilevare a Poste Italiane l’inadempimento, senza accontentarsi dei malfidati consigli del postino addetto allo sportello.

Con l’assegno, riportante la dichiarazione di Poste italiane dell’impossibilità di pagare per insufficiente copertura, il beneficiario, senza passare dal giudice (e senza protesto), potrebbe notificare il precetto al debitore inadempiente e, in caso di persistente rifiuto a versare il dovuto entro 10 giorni (importo facciale, interessi moratori ed eventuali competenze legali per l’avvocato) procedere con il pignoramento dei beni del debitore (conto corrente, stipendio, pensione, beni mobili anche presenti presso la residenza).


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