Piero Ciottoli

Lo Stato, tramite CONSAP che gestisce l’apposito Fondo, fornisce garanzia, limitata al 50% dell’importo del prestito, a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile: ciò consente alle banche aderenti di erogare il mutuo senza richiedere ulteriori garanzie al mutuatario se non l’iscrizione di ipoteca volontaria sull’immobile acquistato.

Le banche aderenti, dal canto loro, si impegnano a vincolare il mutuo ad un tasso effettivo globale (TEG) del mutuo, non superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) vigente al momento dell’erogazione (come pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge 108/1996).

La altre condizioni, in particolare quelle relative al tasso fisso, variabile o misto del mutuo, vengono rimesse alla libera contrattazione fra le parti (mutuatario e banca aderente individuata per la concessione del prestito). Pertanto, non le resta che verificare, scorrendo le clausole contrattuali al tempo sottoscritte, se dopo il primo ventennio, il passaggio da tasso fisso a tasso variabile è obbligato oppure prevede l’esercizio di una opzione del mutuatario.

Nel qual caso, potrà procedere con reclamo all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) oppure rivolgersi direttamente all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (AGO) per contestare l’inadempimento contrattuale della banca mutuante.


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