Lilla De Angelis

Non vedo come possa riuscire nell’intento: mancherebbe l’accordo transattivo a saldo stralcio sottoscritto da entrambe le parti nonché la liberatoria del creditore con la dichiarazione di remissione del debito ex articolo 1236 del codice civile (debito rinunciato).

Il nostro ordinamento giuridico non prevede, in assenza di prescrizione, la possibilità di chiudere un’esposizione debitoria con un atto unilaterale del debitore a fronte della totale passività del creditore.


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