Giorgio Martini

Con la pronuncia 70/2016, la Consulta ha ricordato che non si può ritenere costituzionalmente illegittima la norma che prevede l’impignorabilità assoluta del minimo vitale solo per le pensioni, escludendo gli stipendi e i salari più esigui da tale beneficio.

Dunque, il cosiddetto minimo vitale è applicabile esclusivamente al pignoramento della pensione e non al pignoramento dello stipendio.

Essendo il nuovo datore di lavoro terzo pignorato, in quanto soggetto giuridico o persona fisica, diverso dal precedente, il creditore insoddisfatto dovrà procedere con nuovo precetto e nuovo atto di pignoramento, mentre il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, assegno o cambiale impagata, sentenza) resta il medesimo.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.