Giorgio Valli

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne’ ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale e’ possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’ autorità amministrativa presso i quali e’ possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui e’ possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo. E’ quanto dispone il comma 162 della legge 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007).

Pertanto, al fine di verificare l’omessa notifica dell’avviso di accertamento, atto presupposto alla successiva cartella esattoriale, può accedere alla documentazione che la riguarda presso gli uffici regionali preposti alla riscossione della tassa automobilistica per chiedere ed ottenere copia della relata di notifica dell’avviso di accertamento: va infatti ricordato che la notifica di un atto può ritenersi correttamente perfezionata decorsi 10 giorni di giacenza presso l’ufficio postale o quello comunale (albo pretorio) in occasione di una temporanea assenza del destinatario.

Può darsi che la raccomandata informativa relativa all’avviso di accertamento sia andata smarrita (a differenza di quanto avvenuto per la cartella esattoriale) o che l’avviso di accertamento sia stato notificato direttamente per posta (nel qual caso non c’è obbligo di raccomandata informativa) e la notifica si sia perfeziona presso l’ufficio postale.


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