Genny Manfredi

La legge prevede che, per l’accesso a particolari tipi di prestazioni sociali a beneficio del minore (asili nido, bonus bebè), la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’individuazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) debba far riferimento al nucleo familiare formato dai genitori del minore, anche se costoro non sono coniugati fra loro e non sono conviventi.

La ratio della norma è che, in genere, anche il genitore non convivente contribuisce alle esigenze del figlio, tanto più che nella fattispecie, la madre del bambino percepisce anche gli assegni familiari.

Solo se il genitore non convivente è coniugato oppure ha figli al di fuori della coppia (ma non sembra essere il suo caso), è prevista una particolare modalità di calcolo dell’ISEE minorenni con la quale si integra l’ISEE del nucleo familiare del figlio minorenne (nella fattispecie il bimbo, il padre e la nonna) con una componente aggiuntiva calcolata, sulla base della condizione economica del genitore non convivente (la madre).

La normativa vigente spiega quando e come è possibile evitare l’inclusione del genitore non convivente nel nucleo familiare del minorenne: il genitore convivente con il figlio può fare in modo di evitare che il reddito del proprio nucleo familiare tenga conto anche del contributo fornito dall’altro genitore naturale non convivente, quando quest’ultimo non contribuisca nei fatti al mantenimento del figlio minorenne, presentando, ai Servizi Sociali del Comune in cui risiede, istanza diretta ad accertare l’estraneità del genitore naturale non convivente in termini di rapporti affettivi ed economici con il figlio. Occorre, di solito, una apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata dallo stato di famiglia.

A seguito dell’istruttoria condotta dall’assistente sociale, anche con l’eventuale ausilio della polizia municipale, il dirigente del settore certificherà l’eventuale stato di estraneità, in termini di rapporti affettivi ed economici, fra genitore naturale non convivente e figlio minorenne.

A questo punto la DSU/ISEE del minorenne terrà conto solo dei redditi e del patrimonio del genitore convivente (e, nella fattispecie, della nonna convivente). Tuttavia, un simile accertamento comporterà necessariamente l’impossibilità, per il genitore non convivente con il figlio, di continuare a percepire gli assegni per il nucleo familiare: ammesso che i requisiti permangano, anche con l’espulsione del genitore non convivente dal nucleo familiare del figlio, il beneficio potrà essere erogato esclusivamente al genitore convivente.


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