Giuseppe Pennuto

Per contestare l’errore del verbalizzante andrà, ovviamente, presentato ricorso al Giudice di pace nei termini di legge (30 giorni dalla data dell’infrazione): tuttavia, l’atto pubblico (il verbale) fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni dei fatti che il pubblico ufficiale (il vigile) attesta avvenuti in sua presenza (articolo 2700 del codice civile).

Pertanto, in corso di causa (o anche in via principale), ex articolo 121 o 162 del codice di procedura civile, dovrà essere proposta pure la querela di falso e il processo si interromperà finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. Come vede, la strada da percorrere è lunga, oltre che accidentata: naturalmente il ricorrente dovrà asserire che quel giorno non poteva aver sostato sul marciapiede in quanto, da accertamenti effettuati successivamente, si è potuto rilevare che la sosta sarebbe risultata impossibile, per la presenza di dissuasori e di un passo carrabile.

Inutile aggiungere che il ricorrente non potrà eccepire che il marciapiede, dove aveva lasciato lasciato l’auto, era ampio cinque metri e non intralciava il passaggio dei pedoni: il ricorrente si darebbe, come si suol dire, una zappata sui piedi.


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