Annapaola Ferri

La procedura di protesto dell’assegno doveva essere avviata dalla banca, che non ne ha obbligo, e avrebbe rappresentato per lei un costo aggiuntivo inutile, con il quale avrebbe solo ottenuto lo sfizio di veder elencato, nel Registro Informatico dei Protesti (RIP), il nominativo del suo ex datore di lavoro; dal momento che la sua eventuale azione esecutiva di recupero del credito resta impregiudicata dal mancato protesto se è vero, come è vero, che il debitore ha veicolato un assegno dal proprio conto corrente di traenza e non le ha girato un modulo emesso da terzi.

Il suo debitore inadempiente, inoltre, per evitare l’iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) – ed eventi collaterali, quali la revoca della facoltà di emettere assegni per i prossimi sei mesi (se non è recidivo) e il pagamento di una sanzione amministrativa disposta dal Prefetto – potrà rimediare (entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione per il pagamento dell’assegno) con il pagamento tardivo dell’importo facciale risultato privo di copertura, più una penale a favore del beneficiario pari al 10% (sempre dell’importo indicato nel modulo) e gli eventuali interessi legali (qualche centesimo di euro, al giorno d’oggi, per una ritardo di due mesi su una somma relativa a due stipendi medi).

Secondo l’articolo 45 della legge legge assegno, il beneficiario dell’assegno mantiene i suoi diritti nei confronti di chi lo ha emesso, sebbene il titolo non sia stato presentato al pagamento in tempo utile o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente (che sono invece necessari se il beneficiario intende agire nei confronti dei giranti).

Decorsi inutilmente i 60 giorni utili per il pagamento tardivo, l’assegno – che riporta la dichiarazione della banca con l’indicazione del luogo, del giorno della presentazione e dell’esito relativo al mancato pagamento per insufficiente copertura in conto corrente – è un titolo esecutivo con cui precettare il debitore a versare il dovuto entro dieci giorni giorni dalla notifica dell’atto. In caso di inadempimento al precetto, il debitore può poi avviare azione di pignoramento dei beni di proprietà dell’ex datore di lavoro.


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