Paolo Rastelli

L’istanza di richiesta di adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali a saldo stralcio
– rectius, definizione dei carichi rientranti nell’ambito applicativo dell’articolo 1, commi 184 e 185, della legge 145/2018 (Saldo e stralcio) – prevede che il debitore debba dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni, penali previste dall’articolo 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi), di aver presentato la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU e debba altresì indicare il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica nonchè la data di presentazione (che, naturalmente, deve, al momento della richiesta di definizione agevolata, rientrare nel periodo di validità stabilita dalla normativa vigente).

Ne discende che, se la richiesta di adesione alla definizione agevolata viene presentata entro il 14 gennaio 2019, il numero di protocollo può fare riferimento ad una DSU risalente al 2018. Se, invece, la richiesta di adesione alla definizione agevolata viene presentata a partire dal 15 gennaio 2019, il numero di protocollo deve fare riferimento ad una DSU valida e, dunque, risalente al 2019. Ancora, il numero di protocollo da riportare nell’istanza può fare riferimento ad una DSU/ISEE corrente (in presenza di rilevanti variazioni del reddito dovute ad eventi avversi come licenziamento o collocamento in Cassa Integrazione Guadagni), purchè quest’ultima sia in corso di validità, ovvero risalente a non più di due mesi prima decorrenti (a ritroso) dalla data in cui viene presentata istanza di definizione agevolata ai sensi dell’articolo 1, commi 184 e 185, della legge 145/2018 (Saldo e stralcio).


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