Gennaro Andele

Anche se molti hanno presente, in grandi linee, il meccanismo del nuovo reddito di cittadinanza (rdc), larga parte della popolazione non ha ancora ben compreso a quanto ammonterà il sostegno economico per i beneficiari.

Cerchiamo, dunque, di comprendere meglio la questione.

Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:

  • una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del decreto di attuazione, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 5 del decreto di attuazione;
  • una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.

Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo è pari ad euro 1.800 annui.

L’integrazione è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.

Il beneficio economico in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare.

Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del decreto.

Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.

Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste all’articolo 2 del decreto e, comunque, per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi.

Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.

A decorrere dalle richieste del Rdc effettuate a partire dal 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere stabilite modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente il nucleo familiare.

La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.

In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’ottanta per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità.

Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge lO ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l’informazione relativa alla retribuzione o al compenso.

In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, la variazione dell’attività è comunicata all’INPS, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno.

A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.

Le medesime previsioni si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE in corso di validità utilizzato per l’accesso al beneficio.

In tal caso, i redditi sono comunicati all’atto della richiesta del beneficio.

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione.

Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.

Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.

Nell’ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto.

Nel caso 1’interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.


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