Andrea Ricciardi

Per poter usufruire del reddito di cittadinanza (Rdc) bisogna sottostare a determinate condizioni ed impegni, sia dal punto di vista lavorativo, sia di quello economico, che da quello della buona fede.

Infatti, chiunque, nell’ambito della procedura di richiesta del beneficio economico, con dolo, fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, incluso l’occultamento di redditi e patrimoni a fini ISEE o di dichiarazioni fiscali, al fine di ottenere il RdC, di cui altrimenti non sarebbe stato beneficiario, è punito con la reclusione da uno a sei anni, oltre alla decadenza dal beneficio e al recupero di quanto indebitamente percepito comunque disposti anche in assenza di dolo.

In caso di dolo, il Rdc non potrà essere nuovamente richiesto, se non decorsi dieci anni dalla richiesta che ha dato luogo alla sanzione.

La sanzione penale è altresì disposta nei confronti di soggetti terzi che con dolo collaborino al fine di occultare redditi o patrimoni del beneficiario al fine di favorirne l’illegittima fruizione del Rdc.

Le medesime sanzioni sono disposte qualora, nel corso della fruizione del Rdc, uno dei componenti il nucleo beneficiario svolga attività di lavoro irregolare per effetto del cui reddito, nel caso fosse stato dichiarato, avrebbe perso il diritto al beneficio.

Inoltre, è disposta la decadenza dal Rdc qualora uno dei componenti il nucleo familiare:

  • non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all’art. 9, comma 3, lettera e) del decreto;
  • non aderisce ai progetti di cui all’articolo 4, comma 14 del decreto, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
  • rifiuta un’offerta di lavoro congrua, dopo averne già rifiutate due, ovvero, indipendentemente, dal numero di offerte precedentemente ricevute, rifiuta una offerta congrua dopo il dodicesimo mese di fruizione del beneficio, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5);
  • non effettua le comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell’ articolo 3, comma Il.

La decadenza dal beneficio è altresì disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU ovvero altra dichiarazione nell’ ambito della procedura di richiesta del beneficio, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.

In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

  • la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
  • la decurtazione due mensilità alla seconda mancata presentazione;
  • la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

  • la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
  • la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.

In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:

  • la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;
  • la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;
  • la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;
  • la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.

L’irrogazione delle sanzioni e il recupero dell’indebito, di cui al presente articolo, è effettuato dall’INPS.

Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall ‘INPS all’ entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo del Reddito di Cittadinanza.

L’INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.

In caso di decadenza dal beneficio ai sensi del presente articolo, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di decadenza, se non previsto diversamente.

Nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, il termine di cui al primo periodo è ridotto a sei mesi.

I centri per l’impiego e i comuni comunicano alle piattaforme di cui all’articolo 6, al fine della messa a disposizione dell’INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all’art. lO, comma 3, lettera e), entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento da sanzionare. L’INPS, per il tramite delle piattaforme di cui all’articolo 6, mette a disposizione dei centri per l’impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.

La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i centri per l’impiego, i comuni, l’INPS, l’Agenzia delle entrate, l’INL, preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall’accertamento, all’autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.

I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle
dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del RdC.


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