Annapaola Ferri

Se abbiamo ben compreso la questione, lei, beneficiario, teme una eventuale azione revocatoria avviata dai creditori del disponente che ha effettuato il bonifico (naturalmente nei confronti del disponente stesso).

Il bonifico di valore non modico, in assenza di contratti preesistenti stipulati fra beneficiario e disponente che possano giustificare la dazione come obbligo di rimborso per un credito in scadenza o scaduto, viene assimilato dalla giurisprudenza (Corte di cassazione, a sezioni unite, sentenza 18725/2017) ad atto di donazione diretta. In quanto donazione il passaggio di denaro dovrebbe essere ratificato con atto pubblico notarile (alla presenza di due testimoni), altrimenti è suscettibile di annullamento per vizio di forma su domanda del creditore del disponente.

Insomma, l’annullamento del bonifico potrebbe realizzarsi senza nemmeno la necessità di un’azione revocatoria avviata dal creditore del soggetto che ha effettuato il bonifico, con conseguente obbligo del beneficiario alla restituzione di quanto ricevuto dal disponente.

Ulteriore elemento ostativo a considerare la dazione come rimborso di un debito scaduto resta poi il fatto che il disponente, che lei classifica come debitore principale, avrebbe potuto girare direttamente al creditore (la banca) la somma accreditata sul conto corrente del fideiussore.

Se, tuttavia. quando la banca escusse il fideiussore, il debitore principale (l’attuale disponente del bonifico) non aveva diponibilità per saldare il debito garantito da fideiussione, sarà agevole dimostrare eventualmente, sulla base dei contratti di fideiussione stipulati fra le parti (fideiussore, creditore e debitore principale) che il bonifico finalizza il rimborso di un credito scaduto (quello vantato dal fideiussore escusso nei confronti del debitore principale inadempiente) e non può configurarsi, pertanto, come donazione diretta di valore non modico.


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