Paolo Rastelli

Innanzitutto, dovrebbe effettuare un accesso agli atti presso Agenzia delle Entrate Riscossione onde verificare, per ciascuna cartella esattoriale, che nel triennio successivo alla data di notifica non siano stati notificati (anche per compiuta giacenza presso l’ufficio postale) degli avvisi di intimazione che interromperebbero i termini di prescrizione facendo, ciascuno, nuovamente decorrere il triennio utile per un tentativo di riscossione (o per la notifica di un ulteriore avviso di intimazione) dell’importo iscritto a ruolo e preteso tramite cartella.

L’avviso di intimazione (al pagamento), com’è noto, viene notificato al debitore prima di iniziare l’espropriazione forzata qualora sia decorso un anno dall’invio della cartella esattoriale per la quale il debitore non ha adempiuto. E interrompe il decorso della prescrizione, nella fattispecie triennale, attestando la volontà della Pubblica Amministrazione di recuperare l’omesso versamento dell’importo iscritto a ruolo tramite l’emissione del titolo esecutivo (cartella esattoriale), attraverso successivi tentativi (anche infruttuosi) di escussione forzata (fermo amministratvo, iscrizione ipotecaria o pignoramento) e/o notificando semplicemente un avviso di intimazione al pagamento.

Esaminate, pertanto, le relate di notifica degli atti successivi a ciascuna cartella esattoriale e verificata l’assenza di comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione, bisognerebbe adire la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) competente per eccepire, innanzi al giudice tributario, l’intervenuta prescrizione del diritto ad esigere il credito.

Per farlo bisognerà affidarsi ad un commercialista e pagargli l’onorario: ed allora converrà valutare la convenienza economica dell’operazione, tenendo conto che se l’ISEE del nucleo familiare del debitore non supera i 20 mila euro, si ha diritto ad accedere alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali tramite pagamento a saldo stralcio versando il 16% dell’importo complessivamente dovuto, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500; il 20% dell’importo complessivamente dovuto, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500; il 35% per cento dell’importo complessivamente dovuto, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500, fino a 20 mila euro.


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