Nessuna norma del codice civile prevede che il debitore ceduto debba essere informato in ordine al reale importo oggetto della cessione del credito per il quale il debitore stesso risulta inadempiente.
Per il resto, è come se lei danneggiasse un bene di proprietà altrui e poi pretendesse, giudizialmente, di risarcire il danneggiato assumendo come valore del bene l’eventuale prezzo vile di vendita a terzi, e non quello che il bene aveva prima del sinistro (di cui è responsabile oggettivo).
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.