Ludmilla Karadzic

Sembra di capire che gli eredi legittimi del de cuius siano il figlio (che ci scrive) e la figlia vivente del deceduto, nonché, per una quota in rappresentanza, la nipote (figlia di una sorella degli altri due germani, premorta al de cuius).

Ora, com’è noto, la collazione ereditaria prevede che gli eredi che abbiano accettato l’eredità debbano restituire alla massa ereditaria tutti i beni che sono stati loro donati dal defunto quando questi era in vita, in modo che possano essere ripartiti fra tutti i coeredi.

Non solo: secondo i giudici di legittimità (sentenza 3013/2006) l’articolo 737 estende ai figli del defunto, ai loro discendenti e al coniuge l’obbligo del conferimento di ciò che hanno ricevuto in vita per donazione senza attribuire alcun rilievo alla loro qualità o meno di legittimari.

Per valutare l’asse ereditario bisognerà, come ci suggerisce, anche la Corte di cassazione con la sentenza 24755/15, innanzitutto considerare il patrimonio del de cuius procedendo, anzitutto, alla formazione della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della sua morte (eredità relitta) e alla determinazione del loro valore con riferimento al momento dell’apertura della successione. Quindi sottraendo dall’eredità relitta i debiti del defunto, da valutare con riferimento alla stessa data, in modo da ottenere l’attivo netto.

A questo punto bisogna procedere alla riunione fittizia, ad una riunione cioè meramente contabile, tra attivo netto e i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione in vita (cioè i titoli di stato donati ai tre pronipoti) i quali vanno anch’essi stimati secondo il valore che hanno al tempo dell’apertura della successione. Dopodiché si potrà ripartire l’eredità fra i coeredi anche, se necessario, procedendo a compensazione con le quote attribuite ai coeredi i cui discendenti (i pronipoti) hanno beneficiato delle donazioni.


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