Considerato in arrotondamento il minimo vitale pari a 750 euro, la parte della pensione (al netto degli oneri fiscali e al lordo della cessione del quinto e di eventuali pignoramenti in corso) che eccede il minimo vitale è di 750 euro. Per crediti ordinari le verrà pignorato il 20% della parte pignorabile, dunque 150 euro.
E la cessione del quinto allora?
Supponiamo che al pignoramento ordinario segua un pignoramento per crediti alimentari (assegno di mantenimento al coniuge separato) per 300 euro (la percentuale incidente sulla parte pignorabile è stabilita dal giudice) e fra qualche anno Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) proceda per debiti erariali (esattoriali). La parte pignorabile, per quanto accennato sopra, è sempre di 750 euro. ADER, pertanto, dovrebbe prelevare ancora, direttamente dall’INPS, 150 euro pari al 20%.
Tuttavia, la legge speciale 180/1950 stabilisce, all’articolo 68, che qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà della pensione valutata al netto delle ritenute per oneri fiscali, e la quota ceduta.
Il che significa che, nelle ipotesi fatte, non può essere pignorato più di 500 euro.
Ne conseguirà che poichè la somma della quota già pignorata per crediti ordinari (150 euro), di quella prelevata per crediti alimentari (300 euro) e di quella pignoranda per crediti esattoriali (150 euro) supera i 500 euro, ad ADER potranno essere assegnati solo 50 euro invece dei 150 che verrebbero assegnati in assenza di cessione del quinto.
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