Roberto Petrella

La questione verte sulla possibilità che il fideiussore resti obbligato fin dopo la scadenza dell’obbligazione, scadenza che deve ritenersi coincidente con il pagamento dell’ultima rata del mutuo. Altrimenti, la comunicazione di decadenza del beneficio del termine e la richiesta di saldare l’intero debito residuo in un’unica soluzione, si risolverebbe in vantaggio per il fideiussore.

E, comunque, nella ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza della obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’articolo 1957 del codice civile (Cassazione sentenza 16758/2002).


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