Secondo i giudici della Corte di cassazione (sentenza 12063/2017) deve escludersi il diritto dell’ex coniuge di ottenere dall’altro ex coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente, al momento non autosufficiente economicamente, se questi abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento (qualora previsto) ad opera del genitore.
Quindi, può tranquillamente rispondere “picche” alla richiesta della sua ex moglie riguardante l’assegno di mantenimento per il figlio con lei convivente e recentemente licenziato dal posto di lavoro.
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