Tullio Solinas

In caso di recesso del datore di lavoro dal contratto a termine sottoscritto con il lavoratore, evento che equivale ad un licenziamento del lavoratore in anticipo rispetto alla data concordata per la fine del rapporto e in assenza di giusta causa, quest’ultimo non avrebbe comunque diritto al posto di lavoro.

Il lavoratore, tuttavia, può chiedere al giudice la condanna del datore di lavoro per il danno subito a seguito del recesso. Di regola, il danno viene commisurato alle retribuzioni che il datore di lavoro avrebbe corrisposto dal giorno del recesso al giorno in cui sarebbe scaduto il termine apposto al contratto di lavoro.


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