La cancellazione del protesto cambiale dal Registro Informatico dei Protesti (RIP) è automatica e viene effettuata dopo cinque anni dalla levata del protesto.
Tuttavia, se il pagamento al creditore si compie prima della scadenza del quinquennio e dopo 12 mesi dalla levata del protesto, l’articolo 17 della legge 108/1996, prevede che il debitore protestato, che abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto, ha diritto ad ottenere la riabilitazione.
La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del Tribunale, territorialmente competente, su istanza dell’interessato corredata dai documenti giustificativi (liberatoria del beneficiario delle cambiali) e, con il decreto, il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico dei protesti.
Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
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