Annapaola Ferri

L’articolo 1260 del codice civile stabilisce che Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale (ad esempio, il coniuge beneficiario non può cedere l’assegno di mantenimento ottenuto in sede di separazione o divorzio) o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

L’articolo successivo del codice civile, il 1261, chiarisce quando la cessione del credito può essere vietata: i magistrati dell’ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l’autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.

In pratica, è vietata la cessione dei crediti litigiosi a giudici ed altre figure appartenenti all’ufficio davanti al quale la controversia è pendente.


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