Ludmilla Karadzic

In qualità di cessionario, il nuovo creditore ha il dovere di esibire sulla scorta dei canoni di buona fede che devono intercorrere fra le parti, nella specie creditore cessionario e debitore ceduto (articolo 1375 del codice civile) la documentazione richiesta dal debitore a riprova della legittimità della pretesa e della sua entità (parliamo, rispettivamente della lettera di intervenuta cessione del credito e dell’estratto conto cronologico relativo alla corrente esposizione debitoria) nonché, come nella fattispecie, delle fatture che contribuiscono alla determinazione del debito complessivo, anche per consentire il controllo di eventuali intervenute prescrizioni e/o decadenze.

Va poi ricordato alla controparte che le eventuali nuove condizioni concordate in sede di accordo transattivo a saldo stralcio, non sono sufficienti a caratterizzare come novativa la transazione, ma propendono ad accentuare la natura meramente conservativa della transazione: in pratica, hanno portata meramente accessoria alle nuove condizioni concordate tra le parti (Cassazione sentenza 23064/2016). Questo, solo per dire che l’accettazione dell’accordo transattivo a saldo stralcio da parte del debitore non sostituisce il rapporto sottostante, soprattutto se quest’ultimo si sostanzia nella debenza di fatture ormai prescritte.

Per quel che attiene la risibile minaccia di lettera scritta dal legale, si può replicare che, in sede di opposizione ad un eventuale decreto ingiuntivo verrà eccepita l’intervenuta prescrizione del credito azionato, ove mai non fosse rilevato dal giudice a seguito del ricorso proposto dal creditore cessionario, in una lite che sarebbe del tutto temeraria (spese a carico del creditore procedente e non del debitore ingiunto).

Senza tener conto che la persistente pretesa di un credito prescritto può integrare il reato di estorsione.

Conclusione: i soldi anticipati (ormai persi perchè la prescrizione non annulla il debito e non prevede la restituzione di quanto il debitore abbia versato in adempimento, ma inibisce il creditore dall’avviare azione di riscossione coattiva giudiziale) la controparte può considerare di averli ricevuti come regalo di Natale e di quei soldi può (anzi deve) accontentarsi.


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