Ornella De Bellis

Le informazioni desunte dal registro delle imprese (legittimamente acquisite anche prima di una successiva, inevitabile, cancellazione) e comunque ricavate da fonte pubblica (quale è un Tribunale) sono liberamente consultabili da chiunque vi abbia interesse, per essere utilizzate anche a garanzia del corretto funzionamento del mercato ed a tutela della trasparenza delle operazioni finanziarie, e tali informazioni, in termini generali, possano essere pubblicate in una centrale rischi privata anche senza il consenso dell’interessato, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera c), del Codice in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali, possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data di apertura della procedura del fallimento: decorso tale periodo, i dati raccolti possono essere ulteriormente utilizzati dal fornitore di informazioni commerciali solo quando risulti avviata una nuova procedura fallimentare o concorsuale riferita al soggetto censito, nel qual caso, il trattamento potrà prolungarsi per un periodo massimo di 10 anni (sempre a decorrere dalla data di apertura del procedimento giudiziale).

Si tratta, in sintesi, di quanto dispone il codice deontologico sulle informazioni commerciali adottato nel 2016 dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.