Testamento olografo, in assenza di coniuge, e con due figli. Dalla lettura del testamento, si evince quanto segue: lascio l’usufrutto al coniuge, già premorto, e la N.P. a mio figlio e ai miei due nipoti, figli dell’ultimo figlio legittimario e pretermesso perché oberato da debiti.
Da ciò, sembra che l’eredità venga così suddivisa: CREDITORE PROCEDENTE Un terzo – PRIMO FIGLIO 2/9 – PRIMO NIPOTE 2/9 – SECONDO NIPOTE 2/9.
Non concordiamo con la ripartizione proposta in questa replica: il creditore procedente che subentra al figlio debitore (chiamato pretermesso) ed il fratello non debitore devono vedersi assegnata la stessa quota di eredità. Su questo non ci piove.
Il testatore, che è proprietario di un immobile, redige il testamento quando il coniuge è ancora vivo e non lo cambia dopo il decesso di quest’ultimo: nelle condizioni esistenti al momento della stesura delle disposizioni testamentarie (coniuge e 2 figli viventi) egli può disporre solo di 1/4 della massa ereditaria (da destinare ai 2 nipoti, figli del figlio debitore) mentre necessariamente 1/4 ciascuno dell’eredità tocca a coniuge, figlio debitore e figlio non debitore. Il testatore non può destinare, con grande fantasia, usufrutto alla moglie e nuda proprietà al figlio non debitore e ai due nipoti, figli del chiamato debitore pretermesso. Per legge, un quarto dell’immobile può destinarlo a chi più gli piace (i nipoti), questo sì, ma il resto va ripartito, in quote paritetiche, ai legittimari (moglie con i due figli).
L’articolo 467 del codice civile stabilisce che, quando il chiamato (nella fattispecie il coniuge premorto all’apertura del testamento) non può accettare l’eredità, si ha rappresentazione testamentaria, per cui, ipotizzando che il coniuge del testatore non avesse altri eredi legittimi (figli naturali) al di fuori del coniugio, ai due fratelli tocca un ulteriore 1/8 della massa ereditaria, in rappresentanza dell’erede premorto (la madre).
A questo punto abbiamo la situazione seguente: 1/4 + 1/8 = 3/8 a ciascuno dei figli del testatore, 1/8 a ciascuno dei due nipoti del figlio debitore.
Il creditore procedente ex articolo 2900 del codice civile otterrà, pertanto, i 3/8 della massa ereditaria; la stessa quota spetterà al legittimario non debitore; 1/4 ai due nipoti figli del legittimario debitore pretermesso (cioè 1/8 ciascuno).
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.