Ornella De Bellis

Il titolare è patrimonialmente responsabile dei debiti della ditta individuale, chiusa o aperta che sia: la responsabilità patrimoniale è limitata esclusivamente dai termini di prescrizione che la legge stabilisce relativamente alla tipologia dell’obbligazione.

L’articolo 2948 del codice civile dispone che si prescrive in cinque anni tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi: pertanto, le fatture Fastweb hanno un termine di prescrizione di cinque anni.

Ne discende che la società cessionaria del credito può esigere il pagamento delle fatture relative agli ultimi cinque anni decorrenti, all’indietro, dalla data in cui è stata formalizzata, per iscritto e con raccomandata A/R, la pretesa.

Nella fattispecie, dunque, per chiedere il saldo delle fatture risalenti a sette anni fa, la società cedente, o quella cessionaria del credito, deve aver notificato al debitore una comunicazione risalente a sette anni fa in cui veniva richiesto il pagamento del dovuto. Naturalmente tale notifica può essere stata notificata anche per compiuta giacenza, presso l’ufficio postale, in occasione di una temporanea assenza del debitore e, quindi, a sua insaputa.

Concludendo, se la società cessionaria del credito è in grado di esibire una comunicazione di formale messa in mora del debitore, risalente ad una finestra temporale, a ritroso, maggiore di un quinquennio dalla data della pretesa, può esigere il pagamento delle fatture relative a tale periodo; altrimenti deve accontentarsi di limitare la propria pretesa solo alle fatture degli ultimi cinque anni.


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