Alla morte di mio padre io, mia madre e i miei fratelli decidiamo di rinunciare all’eredità per la presenza di numerosi debiti; tra questi vi è un prestito personale dove condebitrice risulta essere mie madre. In suddetto prestito è presente una copertura assicurativa cpi che prevede come beneficiario il condebitore. Nonostante la rinuncia all’eredità mia madre può richiedere l’indennizzo di questa polizza?
Ci sembrava, sbagliando, evidentemente, di aver già sufficientemente chiarito che la problematica sottoposta alla nostra attenzione esulasse da questioni inerenti la successione, l’accettazione o la rinuncia all’eredità. Anche considerando che le somme spettanti al beneficiario (o ai beneficiari) di una polizza assicurativa vita non ricadono nella massa ereditaria e, pertanto, il beneficiario, pur rinunciando all’eredità, avrebbe comunque diritto all’indennizzo.
Ci sembrava, sbagliando, evidentemente, di aver già sufficientemente chiarito che sua madre è obbligata ad onorare il prestito di cui si discute, in qualità di cointestataria (condebitrice o coobbligata) superstite e non come erede del coniuge premorto.
In generale, le polizze del tipo CPI non coprono l’evento morte di uno solo dei cointestatari, ovvero non rimborsano il capitale residuo del prestito quando uno solo dei due, o più cointestatari del prestito, viene a mancare. Può darsi, tuttavia, che la polizza CPI sottoscritta dai suoi genitori sia speciale, nel senso che copra l’evento morte di uno solo dei cointestatari: per sincerarsene basterà leggere le clausole contrattuali della polizza. Qualora sia previsto nel contratto di polizza il rimborso al creditore del capitale residuo in caso di morte di uno solo dei cointestatari, sua madre potrà avvalersi dell’indennizzo al creditore da parte della compagnia di assicurazione e ritenersi liberata dal debito residuo. Altrimenti, sarà costretta a proseguire nel pagamento delle rate di rimborso del prestito.
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