Dopo la notifica del verbale di multa, andata a buon fine, la legge non prevede altri solleciti e, in caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa segue la notifica della cartella esattoriale.
Gli interessi semestrali sono stati dichiarati legittimi da una sentenza della Corte di cassazione, con sentenze successive alla precedente del 2007 che riteneva non lo fossero. In particolare, la Corte di cassazione con sentenza 21259/2016, ha sancito che in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex articolo 27 della legge 689/1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale.
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