Marzia Ciunfrini

Prima della riforma del codice civile, intervenuta con il decreto legislativo 154/2013 (in vigore dal febbraio 2014), quando il genitore obbligato non ha mezzi sufficienti per corrispondere l’assegno di mantenimento al figlio, gli altri ascendenti (i nonni), sono tenuti a fornire al genitore stesso impossibilitato ad adempiere, i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

L’articolo 148 del codice civile, dopo la riforma, prevede che i genitori devono adempiere ai doveri che hanno verso i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, secondo quanto previsto dall’articolo 316-bis. Quest’ultimo, poi, stabilisce che, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.

Peraltro e più in generale, all’obbligo di prestare gli alimenti, si interessa anche l’articolo 433 del codice civile, secondo il quale sono tenuti, nell’ordine: il coniuge; i figli; i genitori e, in loro mancanza (o impossibilità materiale ad adempiere) gli ascendenti prossimi, ovvero nonni e bisnonni; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle.

Qualora il genitore del soggetto alimentando (il nipote diciassettenne) sia attualmente in grado di provvedere a a soddisfare ogni esigenza di vita del proprio figlio, l’obbligo di prestare gli alimenti al nipote cessa per i nonni.

Se non si vuole correre il rischio di interrompere unilateralmente la corresponsione degli alimenti stabilita per via giudiziale e venire citati dal nipote in tribunale, conviene affidarsi ad un avvocato che ricorra per chiedere la revoca del provvedimento del Presidente del tribunale territorialmente competente che a suo tempo stabilì l’obbligo, per i nonni, di contribuire all’assegno di mantenimento per il nipote, dovuto dal figlio obbligato, ma incapace di adempiere.


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