Attraverso la sottoscrizione della polizza CPI (Creditor Protection Insurance), viene garantito il rimborso del debito residuo al creditore, fra l’altro, in caso di morte del debitore.
Nel caso prospettato, tuttavia, sua madre risulta condebitrice superstite e come tale è tenuta al rimborso del debito residuo nonostante la morte dell’altro cointestatario del prestito (a meno che non si tratti di una polizza CPI del tutto particolare, che prevede la possibilità di rimborso del debito residuo al creditore anche per l’evento di morte di uno solo dei condebitori): la rinuncia all’eredità non ha effetti sull’obbligo di rimborso del debito residuo da parte del condebitore superstite, nè la finanziaria creditrice potrà avvalersi del rimborso del debito residuo da parte della compagnia con cui è stata stipulata la polizza CPI al verificarsi dell’evento morte di uno solo dei due cointestatari del prestito.
E’ evidente che una e-mail inviata (e non con posta certificata) non integra un atto che comporta accettazione tacita dell’eredità e, come dovrebbe apparire chiaro da quanto scritto fin qui, la pretesa della finanziaria, indirizzata agli eredi, non è originata dalla rinuncia dall’accettazione tacita (nè potrebbe esserlo come conseguenza delle e-mail da lei inviate a destra e a manca) ma da un semplice equivoco (probabilmente aver inteso il decesso di entrambi i cointestatari del prestito). Al momento, i chiamati all’eredità (sua madre, lei che ci ha scritto, eventuali fratelli) che hanno rinunciato non sono tenuti al rimborso in quanto eredi.
Ma anche se fosse stata inviata per raccomandata AR, la sua comunicazione è solo una segnalazione, peraltro inappropriata (avrebbe avuto un senso solo qualora fossero deceduti entrambi i due condebitori), utile alla finanziaria creditrice per avviare la pratica con la compagnia che ha sottoscritto la polizza CPI per il rimborso del debito residuo, senza che, per questo, possa essere configurata come un atto di accettazione tacita dell’eredità. Con le due e-mail l’erede rinunciante non avrebbe conseguito alcun ulteriore vantaggio patrimoniale, se non quello di evitare la notifica di pretese di rimborso a cui sarebbe stata, inevitabilmente, opposta la già intervenuta rinuncia all’eredità.
Sua madre, invece, è tenuta al pagamento delle rate del prestito e al rimborso del debito residuo alla data del decesso dell’altro condebitore, semplicemente in virtù del fatto di essere condebitrice, superstite. Indipendentemente da questioni di successione e/o di rinuncia o accettazione tacita dell’eredità.
Anche se lei, che ci scrive, avesse accettato l’eredità lasciata da suo padre, il creditore, relativamente al prestito di cui è condebitrice sua madre vivente, non avrebbe potuto rivolgersi agli eredi (e quindi a lei): il problema, per quel prestito, si sarebbe posto per lei che ci scrive, solo al momento del decesso di sua madre.
Va inoltre aggiunto che, se la rinuncia all’eredità è stata dichiarata dai chiamati esclusivamente per evitare di rispondere del debito residuo di cui sua madre è condebitrice, l’articolo 525 del codice civile consente di revocare la rinuncia già effettuata entro dieci anni: in pratica, il rinunciante ha la possibilità di tornare sui suoi passi fino a che l’eredità non sia stata accettata da altri chiamati o, in mancanza, dallo Stato.
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