L’articolo 156 del codice civile stabilisce che, in caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
Può, quindi, recarsi direttamente nella cancelleria del Tribunale territorialmente competente per presentare istanza affinchè il giudice ordini al datore di lavoro di trasferire l’importo corrispondente all’assegno di mantenimento dallo stipendio del coniuge obbligato, e inadempiente, direttamente al coniuge beneficiario, in quanto affidatario del minore.
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