Simonetta Folliero

Quando sul conto corrente del debitore sottoposto ad azione esecutiva non vi sia disponibilità almeno pari all’importo corrispondente alla somma precettata aumentata della metà, la banca è costretta a congelare il conto corrente, rendendolo non più utilizzabile, almeno fino alla dichiarazione dal terzo pignorato circa la consistenza del saldo di conto corrente di cui all’articolo 547 del codice di procedura civile (nella fattispecie negativo, non in grado di assicurare la copertura del credito precettato aumentato della metà) e alla successiva ordinanza giudiziale di assegnazione al creditore procedente della somma prelevata dal saldo di conto corrente.

Le indicazioni del saldo dipendono dall’algoritmo di calcolo della procedura automatizzata e, qui, si tratta di un caso border line. Per questo risultano non attendibili ed ambigue: quello che conta è che il pignoramento è infruttuoso e al creditore procedente non potrà essere assegnato il fido residuo (rispetto allo scoperto già contabilizzato) concesso dalla banca al debitore sottoposto ad azione esecutiva. In pratica, ciò significherebbe trasferire il credito certo, vantato dalla sua ex, alla banca che, invece, vanta nei confronti del debitore un credito (il residuo di fido rispetto allo scoperto già contabilizzato) non ancora divenuto certo, liquido ed esigibile. Cosa che non è certo possibile.

In conclusione: la sua ex andrà incontro ad un pignoramento infruttuoso e, a conclusione della procedura di espropriazione, il suo saldo negativo tornerà quello precedente il blocco del conto corrente, così come la cifra affidata.


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