Eleonora Figliolia

Il mio dubbio è sull’assicurazione per il finanziamento, essendo stata inglobata nel capitale finanziato e avendo di fatto aumentato gli interessi, eventuali rate insolute, non dovrebbero influire su eventuali risarcimenti al debitore, che di fatto ha pagato la polizza (+ interessi), ad esempio, se il debitore dovesse estinguere il debito in anticipo, quale quota dell’assicurazione gli verrebbe restituita? Mentre per l’assicurazione sulla carta revolving, la rivalsa della assicurazione su cosa verterebbe, sulle rate non pagate per i mesi insoluti o su tutto l’importo risarcito?

Per quanto riguarda il prestito, ipotizzando che la polizza sia stata pagata una tantum, con l’anticipazione erogata dal creditore, siamo d’accordo che eventuali rate insolute del rimborso del prestito non dovrebbero influenzare eventuali risarcimenti. Gli interessi, comunque, sono stati caricati sull’anticipazione, per cui non è corretto dire che la polizza è stata pagata con interessi.

Le polizze abbinate ai finanziamenti di banche e altri intermediari finanziari (payment protection insurance, PPI) hanno lo scopo di proteggere il cliente in presenza di eventi pregiudizievoli (ad esempio, morte, invalidità permanente, infortunio, malattia, perdita dell’impiego) che possano limitare la sua capacità di rimborso.

Spesso le polizze PPI abbinano copertura vita e copertura danni (ad esempio un’assicurazione sulla vita e una polizza per il caso di malattia o infortunio e, a volte, la perdita dell’impiego) prestate anche da differenti imprese di assicurazione, per lo più appartenenti allo stesso gruppo. Solitamente è previsto il pagamento di un premio in un’unica soluzione all’inizio del contratto, per l’intero periodo di validità della polizza (premio unico), che si aggiunge, come già precisato, al capitale finanziato.

Nelle polizze abbinate ai finanziamenti per le quali sia stato corrisposto un premio unico con onere sostenuto dal debitore assicurato, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il cliente ha diritto di ottenere il rimborso della parte del premio pagato e non goduto o, in alternativa, di mantenere in vita la copertura fino alla scadenza della polizza. Tuttavia questo obbligo vale esclusivamente per i contratti di finanziamento sottoscritti a partire dell’entrata in vigore del decreto legge 1/2012.

Per quanto riguarda i rischi coperti nel caso che la riguarda, sia in relazione al prestito non finalizzato che a quello rotativo, ci è impossibile fornirle una risposta: sarebbe necessario leggere le clausole del contratto di polizza.


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