Ludmilla Karadzic

Per stipulare la polizza assicurativa a favore della finanziaria che ha erogato il finanziamento non finalizzato, a copertura di rischi che può correre il debitore, quali il licenziamento, le dimissioni volontarie, la premorienza o l’invalidità, viene pagata una polizza che il debitore dovrebbe anticipare per poter fruire del prestito. Nella norma chi chiede un prestito è poco propenso, o non può accollarsi questo costo che viene, pertanto, finanziato dal creditore.

Il mancato pagamento della rata della carta revolving comporta l’omesso corrispettivo del premio mensile per la polizza assicurativa, calcolato in percentuale sul capitale residuo dovuto. La finanziaria è obbligata a saldare puntualmente la compagnia di assicurazioni (altrimenti quest’ultima recede dal contratto) ed assimila l’esposizione assunta a spese di gestione che vanno, naturalmente, ad aumentare il debito totale.

Da quanto sopra esposto è chiaro che, in caso si verificassero i casi coperti dalla polizza, la presenza degli insoluti non esclude la possibilità della richiesta di rimborso, dal momento che, di solito (bisognerebbe prendere visione del contratto), a parte il caso more e, talvolta, l’invalidità, la polizza garantisce esclusivamente il rimborso alla finanziaria, non al debitore, il quale debitore (o i suoi eredi) verrà comunque escusso coattivamente, per rivalsa, dalla compagnia di assicurazione.


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