Simone di Saintjust

Non può contestare la presunta assenza della forma scritta di un contratto concluso nel 1992, al momento in cui è stato sottoscritto l’acquisto del bene con finanziamento tramite carta revolving.

Può senz’altro contestare, invece, innanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, l’applicazione di interessi anatocistici per gli ultimi dieci anni a partire dal momento in cui avvierà la controversia giudiziale.

Così come, in caso di un eventuale decreto ingiuntivo nei suoi confronti, disposto dal giudice su richiesta del creditore, potrà esperire opposizione eccependo l’applicazione di interessi ultralegali inclusi nel calcolo della somma ingiunta.

Sempre per contestare l’applicazione di interessi anatocistici, ma solo a partire dal gennaio 2009, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario se, e solo se, la finanziaria risulta inclusa in uno degli elenchi riportati in questa pagina.


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