Paolo Rastelli

Dopo il pagamento della prima rata del piano di rientro dal debito iscritto a ruolo, e fino a quando si è in regola con le scadenze rateali (non più di 5 ritardi, anche non consecutivi), Agenzia delle Entrate Riscossione non può avviare procedure esecutive (pignoramento ed espropriazione dei beni del debitore), nè possono essere disposti provvedimenti di fermo amministrativo o ipoteche. Inoltre, pagando la prima rata del piano di rientro dal debito iscritto a ruolo, si può richiedere all’Agente della riscossione la sospensione dell’eventuale provvedimento di fermo già iscritto.

Tuttavia, le azioni esecutive e cautelari avviate antecedentemente al pagamento della prima rata del piano di rientro del debito iscritto a ruolo, vengono portate a compimento. In caso di azioni esecutive fruttuose, il piano di rientro verrà naturalmente rimodulato in base al debito residuo.

Avvalendosi dell’articolo 72 bis del DPR 602/1973, Agenzia delle Entrate Riscossione può impartire direttamente al terzo (la banca, nella fattispecie) l’ordine di pagare il credito al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede.

La procedura di pignoramento esattoriale del conto corrente non segue, pertanto, le regole ordinarie disposte dall’articolo 543 del codice di procedura civile.

Infatti, il pignoramento ordinario del conto corrente, ovvero il pignoramento del conto corrente per crediti non rimborsati a privati cittadini, banche o finanziarie, è regolato, fra gli altri, dall’articolo 546 del codice di procedura civile: dal giorno in cui riceve l’atto di pignoramento del conto corrente, la banca presso cui il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente è tenuta, relativamente alle cose e alle somme depositate in conto corrente e nei limiti dell’importo del credito precettato al debitore, aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode. In pratica, la banca non può non disporre del saldo di conto corrente senza ordine del giudice.

Inoltre, nel pignoramento ordinario del conto corrente, la banca è chiamata a svolgere il proprio ruolo di custode dell’importo del credito precettato al debitore, aumentato della metà fino all’assegnazione al creditore procedente della somma stabilita dal giudice (che potrà comprendere, oltre alla somma precettata al debitore inadempiente, anche le spese legali sostenute dal creditore nella fase di espropriazione forzata del saldo di conto corrente).

Con l’ordinanza giudiziale di assegnazione al creditore procedente della somma da pignorare, si conclude l’iter espropriativo nella procedura ordinaria di pignoramento del conto corrente del debitore, e la banca potrà rendere nuovamente disponibile nel saldo, la somma eventualmente eccedente rispetto all’importo del credito precettato al debitore, aumentato della metà a suo tempo congelato.

Tutto ciò non succede nel pignoramento esattoriale del conto corrente del debitore: la banca preleva dal saldo quanto disponibile, fino a concorrenza del credito indicato nell’ordine ex articolo 72 bis del DPR 602/1973 impartito da Agenzia delle Entrate Riscossione ed il conto corrente ritorna nuovamente operativo.


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