I coniugi non conviventi hanno un privilegio: in sede di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata all’individuazione dell’Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) possono indicare come residenza familiare (o coniugale) indifferentemente quella del marito o quella della moglie.
Nella fattispecie, ove l’opzione cadesse sulla residenza della moglie, il nucleo familiare della coppia comprenderebbe i genitori della moglie, la moglie e suo marito, e nella DSU andrebbero inclusi, naturalmente, redditi e patrimoni dei genitori della moglie (nell’ipotesi che il marito viva da solo).
Laddove, invece, si indicasse come residenza familiare quella del marito, allora il nucleo familiare comprenderebbe esclusivamente moglie e marito, con i loro redditi e patrimoni (sempre nell’ipotesi che il marito viva da solo).
Da ricordare inoltre che i redditi del nucleo familiare sono sempre quelli che risultano dichiarati, per ciascun componente il nucleo familiare, nella certificazione unica o nella dichiarazione fiscale dell’anno precedente a quello in cui la dichiarazione viene presentata. E dunque, si riferiscono ai redditi percepiti dal componente il nucleo familiare nel secondo anno di imposta precedente a quello in cui la DSU viene presentata.
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