Genny Manfredi

Un soggetto maggiorenne, non convivente con i propri genitori, che percepisce un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, uguale o inferiore a 2 mila e 840,51 euro, si definisce fiscalmente a carico dei propri genitori e rientra, comunque, nel nucleo familiare dei propri genitori, a meno che non sia sposato o abbia figli.

Il nucleo familiare del richiedente l’accesso a prestazioni sociali vincolate alla preventiva Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata all’individuazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), quale il bonus bebè, viene fotografato, per quel che riguarda i componenti che ne fanno parte, prendendo in considerazione lo stato di famiglia anagrafico alla data in cui la dichiarazione viene presentata.

I redditi da dichiarare, invece, saranno quelli che ciascun componente il nucleo familiare ha denunciato nella dichiarazione fiscale presentata l’anno precedente, e, pertanto, relativa al periodo d’imposta di due anni prima.

Questo per dire che, se alla nascita del bambino lei risiederà presso il suo compagno, il nucleo familiare per la DSU/ISEE minorenni sarà formato esclusivamente da madre, padre e bambino.

Naturalmente, quanto scritto vale, oltre che per il bonus bebè, anche per altri eventuali benefici, statali o comunali, finalizzati al sostegno della maternità.


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