Simonetta Folliero

L’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) può arbitrare una controversia fra il cliente e l’intermediario (banca o finanziaria) sottoposto a vigilanza della Banca d’Italia: e spesso le società cessionarie del credito non hanno tale requisito.

Se il ricorso all’ABF viene avviato nei confronti di una finanziaria vigilata su questioni afferenti il rapporto intercorso con il cliente, la decisione dell’Arbitro riguarderà la finanziaria citata nel ricorso, indipendentemente dall’eventuale successiva cessione del credito.


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