Genny Manfredi

L’articolo del codice civile da lei citato indica, semplicemente, che la la residenza coniugale, o familiare, nel caso di coniugi non conviventi, va fissata di comune accordo.

Tale residenza familiare non deve essere dichiarata allo stato civile: due coniugi non conviventi avranno certificazioni anagrafiche (stato di famiglia) diverse: ciascuno dei due coniugi verrà incluso nello stato di famiglia insieme alle persone che con lui convivono e che formano la propria famiglia anagrafica. Un eventuale figlio sarà incluso nella famiglia anagrafica (stato di famiglia) del genitore con cui il figlio convive.

Dunque, due coniugi non conviventi avranno residenze diverse, il figlio della coppia avrà la residenza del genitore con cui convive. La scelta della residenza coniugale o familiare comune, non influisce, in alcun modo, nelle registrazioni dell’anagrafe della popolazione residente.

Ma, allora, quando entra in gioco la residenza coniugale o familiare?

La residenza familiare, o coniugale, entra in gioco, per fare un esempio, ai fini fiscali (si pensi al concetto di prima casa, rilevante per le relative agevolazioni).

Oppure, la residenza familiare per coniugi non conviventi entra in gioco, quando la coppia di coniugi intende accedere ai benefici sociali previsti dalla legge (per i coniugi stessi o per i figli) e condizionati dalla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata all’individuazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). La legge stabilisce che due coniugi con residenze diverse devono appartenere, comunque, al medesimo nucleo familiare (il concetto di nucleo familiare di differenzia, dunque, dal concetto di famiglia anagrafica attestato dallo stato di famiglia). Nella DSU/ISEE dovrà essere indicata la residenza del nucleo familiare: in base all’articolo 144 del codice civile i due coniugi dovranno sceglierla insieme, optando per quella del marito o quella della moglie. La presentazione della DSU/ISEE rappresenta dichiarazione, implicita, della scelta effettuata.

Per finire, nell’ipotesi che il marito viva da solo, e la moglie continui a convivere insieme al proprio figlio con i propri genitori, avremo queste fattispecie:

– stato di famiglia (o famiglia anagrafica) del padre: solo il padre;
– stato di famiglia (o famiglia anagrafica) della madre e del figlio: madre, i genitori della madre, il figlio della coppia coniugata;
– nucleo familiare ai fini DSU/ISEE qualora la scelta della residenza familiare sia quella del padre: padre, madre, figlio;
– nucleo familiare ai fini DSU/ISEE qualora la scelta della residenza familiare sia quella della madre: padre, madre, figlio e genitori della madre.


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